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A cura di: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

fonte: www.agcm.it/

SOMMARIO: Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito all’acquisizione della società italiana Spumador da parte del gruppo Lehman Brothers

Rif. Temporale: 21/09/2005


Provvedimento

C7251LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING PARTNERS III/SPUMADOR


DATI GENERALI

tipo
Non avvio istruttoria
numero
14734
data
21/09/2005

PUBBLICAZIONE

Bollettino n.
37-38/2005

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LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING PARTNERS III/SPUMADOR – 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Autorizzazione)

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C7251 – LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING PARTNERS III/SPUMADOR
Provvedimento n. 14734

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 settembre 2005;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING PARTNERS III L.P., pervenuta in data 29 agosto 2005;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING PARTNERS III L.P. (di seguito LB), è un fondo d’investimenti, costituito secondo la legge dello Stato del Delaware (Stati Uniti), cui partecipano investitori, istituzionali e non. LB opera investendo il proprio capitale in altre imprese e, attualmente, detiene partecipazioni in società operanti in diversi settori (elettrodomestici, prodotti di largo consumo, turbine per motori aeronautici, settore energetico e petrolifero).
LB è controllata da Lehman Brothers Holdings Inc., che è una banca d’investimenti globale.
Il fatturato di LB nell’anno 2004 è stato pari a circa [0-100] [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.] miliardi di euro a livello mondiale, di cui [0-5] miliardi di euro realizzati nel territorio della UE e [50-100] milioni di euro realizzati in Italia.
SPUMADOR S.p.A. (di seguito “Spumador”), è una società avente sede a Cadorago (CO), attiva nel settore dell’estrazione/produzione, imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali, bevande analcoliche gassate e piatte, succhi di frutta, reintegratori idrosalini ed energy drink. Spumador controlla la società APA S.r.l., attiva nella produzione ed imbottigliamento per conto terzi di bevande, quali succhi di frutta, the freddo, birre e acque aromatizzate.
Spumador è attualmente controllata, in via diretta o indiretta, tramite la società di diritto olandese Italbev B.V., da sette persone fisiche. Una parte di tali persone fisiche controlla, inoltre, le società San Carlo – Spinone al Lago S.p.A. (di seguito “San Carlo”) e Acque Oligominerali Valverde S.r.l. (di seguito “Valverde”), operanti nello stesso settore d’attività di Spumador. I fatturati realizzati in Italia dalle società da ultimo menzionate nell’anno 2004 sono stati rispettivamente di 21 milioni di euro e 2 milioni di euro.
Spumador ha realizzato nel 2004 a livello mondiale un fatturato di 111,6 milioni di euro, dei quali circa 97 milioni in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di LB del 76,3% del capitale sociale di Spumador. Tale operazione è sospensivamente condizionata all’acquisto da parte della società Spumador del 100% del capitale sociale della società San Carlo e del 93,9% del capitale sociale della società Valverde, riconducibili allo stesso assetto di controllo.
Pertanto, a seguito dell’operazione in esame, LB eserciterà il controllo diretto su Spumador ed il controllo indiretto, tramite la stessa Spumador, sulle società San Carlo e Valverde.
L’accordo contiene inoltre una clausola di non concorrenza a carico dei venditori delle partecipazioni in Spumador, i quali si impegnano a non svolgere attività in concorrenza in Italia per un periodo di massimo due anni successivi alla data in cui cesseranno di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione di minoranza in Spumador.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione è superiore a 42 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza, descritto in precedenza, costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita, a condizione che tale patto abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione. Al riguardo occorre osservare, infatti, che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l’esigenza di garantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5/3/2005, C 56/24.].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a)I mercati del prodotto

I mercati interessati dall’operazione in esame, sui quali opera l’acquisita, sono: (i) estrazione, imbottigliamento e distribuzione di acque minerali; (ii) produzione, imbottigliamento e commercializzazione delle bevande analcoliche gassate; (iii) produzione, imbottigliamento e commercializzazione delle bevande analcoliche piatte.

i) Estrazione, imbottigliamento e distribuzione di acque minerali

Le acque minerali sono acque che sgorgano da sorgenti naturali e vengono imbottigliate alla fonte. Esse si distinguono dalla comune acqua potabile per alcune caratteristiche, che il consumatore sembra apprezzare in misura sempre crescente, relative alla loro composizione, purezza e gusto, che ne giustificano il relativo prezzo.
Il consumo di acque minerali in Italia deve il suo sviluppo, tra l’altro, all’ampia disponibilità di sorgenti. Il soddisfacimento del bisogno primario di dissetarsi, al di là di qualsiasi altro aspetto legato ad esempio al sapore e al piacere, differenzia sostanzialmente le acque minerali da tutte le altre bevande analcoliche. Al riguardo, basti osservare che l’assunzione di acqua minerale, non presentando alcuna controindicazione, permette di soddisfare tale esigenza primaria anche a quelle categorie di consumatori che per motivi di salute non possono assumere sostanze diverse. Del resto, oltre che per i consumatori, le acque minerali rivestono una rilevanza autonoma anche per i distributori, per i quali rappresentano uno dei prodotti di base dell’assortimento, in alcun modo sostituibile con altre bevande analcoliche.
Tale differenziazione esiste anche dal lato dell’offerta. I processi di produzione delle altre bevande analcoliche, infatti, sono radicalmente diversi da quelli delle acque minerali, escludendo qualsiasi sostituibilità dal lato dell’offerta [In questo senso, si vedano i precedenti provvedimenti dell’Autorità, tra cui, da ultimo, il provvedimento del 22 dicembre 2004 (caso C6871 – L.G.R. Holding/Italaquae, in Boll. n. 52/2004).].

ii) Produzione, imbottigliamento e commercializzazione delle bevande analcoliche gassate

I vari tipi di bevande analcoliche gassate (BAG) appaiono solo imperfettamente sostituibili tra loro rispetto alle loro caratteristiche, ai loro prezzi e agli usi cui sono comunemente destinate. In particolare, vengono generalmente distinte bevande al gusto cola e non cola.
Infatti la specificità di tali bevande si fonda sia su motivazioni attinenti alle specifiche preferenze dei consumatori, individuando il gusto quale uno degli elementi che consente di differenziare un gruppo di prodotti da altri, sia sul giudizio dei concorrenti e dei clienti, sia sulla circostanza che le imprese operanti in tale settore elaborano politiche commerciali particolari e specifiche per le bevande al gusto di cola. Più specificamente, le bevande a gusto non cola a base di latte e i succhi di frutta sono caratterizzate, rispetto alle altre bevande analcoliche, dalla prevalenza degli aspetti nutrizionali: entrambe sono innanzitutto un alimento [Cfr. caso IV/M.794, Coca-Cola Enterprises / Amalgamated Beverages Great Britain del 22 gennaio 1997.].
Ai fini della valutazione dell’operazione in esame, non è necessario una specifica analisi del mercato distinguendo tra bevande a gusto cola e gusto non cola poiché, in ogni caso, come si dirà in seguito, l’operazione non dà luogo a criticità sotto il profilo concorrenziale.

iii) Produzione, imbottigliamento e commercializzazione delle bevande analcoliche piatte

I vari tipi di bevande analcoliche appaiono solo imperfettamente sostituibili tra loro, in ragione delle rispettive caratteristiche, dei loro prezzi e degli usi cui sono comunemente destinate. La misura di tale sostituibilità appare maggiore tra alcuni tipi di bevande e minore tra altre. Non è quindi possibile ravvisarne l’appartenenza ad un unico grande mercato [Caso A224 Pepsico Foods and Beverages International – IBG Sud/Coca Cola Italia.].
Più specificamente, e in relazione all’operazione in esame, nel settore delle bevande analcoliche si distinguono le bibite piatte, che soddisfano, in particolare, i bisogni di chi, pur avendo esigenze di gusto, presta anche attenzione all’aspetto salutistico e di benessere: queste bibite sono, infatti, generalmente associate ad una immagine salutare, che privilegia i prodotti non addizionati di anidride carbonica.
In tale ambito si distinguono le bevande a base di the, le bevande alla frutta e i reintegratori idrosalini. In particolare, le bevande a base di the si caratterizzano per le proprietà salutari, la semplicità e la naturalezza del loro contenuto rispetto a bevande che contengono additivi, coloranti o sostanze chimiche. Le bibite a base di latte e i succhi di frutta sono caratterizzate, rispetto alle altre bevande analcoliche piatte, dalla prevalenza degli aspetti nutrizionali: entrambe sono innanzitutto un alimento. I reintegratori salini e le bibite per sportivi hanno anch’esse una caratterizzazione d’uso e una composizione che le differenzia nettamente dalle altre bevande analcoliche piatte.
Al fine della valutazione della presente operazione, non occorre definire se le bibite a base di the e le altre bibite piatte individuino un unico mercato del prodotto o mercati rilevanti distinti, in quanto l’operazione, sulla base dei dati disponibili, non solleva problemi dal punto di vista concorrenziale neppure utilizzando la definizione di mercato più restrittiva, secondo la quale il segmento delle bibite a base di the costituisce un mercato a sé stante.

b) Il mercato geografico

I tre mercati rilevanti del prodotto sopra descritti hanno tutti dimensione geografica nazionale. Infatti, sussistono elementi che caratterizzano in modo particolare le condizioni di concorrenza dei mercati nazionali. In generale, tali caratteristiche possono essere ricondotte al variare delle preferenze dei consumatori da un paese all’altro, agli elevati costi di trasporto, all’importanza dei marchi e alle difficoltà di accesso alle reti distributive nazionali.

V. EFFETTI DELL’OPERAZIONE

Le società Spumador San Carlo e Valverde, detengono, complessivamente, nei tre mercati rilevanti quote del 5,6% (acque minerali), del 9,6% (BAG) e del 2% (bevande analcoliche piatte).
La società acquirente LB, invece, non opera, né direttamente né indirettamente, in alcuno dei suddetti mercati; pertanto l’operazione in esame si traduce in una mera sostituzione di un operatore con un altro.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

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