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BPA, dal 20 luglio stop alle lattine con rivestimento: cosa cambia per birra, bibite e RTD

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Da lunedì 20 luglio 2026 i contenitori monouso con rivestimenti interni contenenti bisfenolo A non potranno più essere immessi sul mercato europeo. Si chiude il periodo transitorio di 18 mesi previsto dal Regolamento (UE) 2024/3190, entrato in vigore il 20 gennaio 2025. Il divieto tocca in modo diretto il confezionamento di birra, bibite gassate, energy drink e bevande RTD, e riguarda non solo i produttori di imballaggio ma anche chi riempie.

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Che cos’è il BPA

Il bisfenolo A (4,4′-isopropilidendifenolo, CAS 80-05-7) è un composto organico di sintesi impiegato da decenni nella produzione di resine epossidiche e policarbonati. Nel mondo delle bevande lo si trova soprattutto nelle vernici epossifenoliche applicate all’interno di lattine e capsule metalliche: uno strato sottile che fa da barriera tra il metallo e il liquido, impedendo corrosione, cessioni di sapore e alterazioni del prodotto. Il problema è la migrazione: quantità minime di BPA possono passare dal rivestimento alla bevanda, ed è su questo fronte che si è concentrata la valutazione EFSA.

Le scorte già in magazzino

La Commissione ha previsto una flessibilità che riguarda proprio gli operatori del beverage. Gli imballaggi vuoti legalmente immessi sul mercato prima del 20 luglio 2026 potranno continuare a essere riempiti per ulteriori 12 mesi. Le bevande già confezionate e distribuite restano regolarmente in commercio fino a esaurimento delle scorte a scaffale. Chi ha lattine BPA in magazzino, quindi, non si trova con materiale bloccato dall’oggi al domani, ma la finestra è definita: il conteggio parte dalla data di immissione sul mercato dell’imballaggio, non da quella del riempimento.

La deroga per i grandi serbatoi

Punto rilevante per gli impianti produttivi: il regolamento consente l’uso del BPA nelle vernici e nei rivestimenti liquidi a base epossidica applicati su contenitori di capacità superiore a 1.000 litri, con una restrizione sulla migrazione. La motivazione è il basso rapporto superficie/volume, che non genera livelli di esposizione rilevanti per il consumatore. Tank, serbatoi e recipienti di processo non rientrano quindi nel divieto generale.

Gli adempimenti documentali

Tutti i materiali a contatto con alimenti soggetti al regolamento devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità specifica, che elenchi gli eventuali bisfenoli utilizzati nella fabbricazione. L’obbligo vale anche quando il BPA non è stato impiegato intenzionalmente, e vale anche durante il periodo transitorio. Per chi imbottiglia significa una cosa concreta: verificare che i fornitori di imballaggio abbiano aggiornato le DoC. Le note orientative C/2025/6721, pubblicate il 17 dicembre 2025, chiariscono che la conformità può essere dimostrata tramite documentazione tecnica, rendendo le Good Manufacturing Practices lo strumento centrale lungo tutta la filiera.

Non solo BPA

Il regolamento vieta anche gli altri bisfenoli e derivati con classificazione armonizzata CMR o come interferenti endocrini di categoria 1A o 1B, tra cui il bisfenolo S (BPS), il bisfenolo AF (BPAF) e il tetrabromobisfenolo A (TBBPA). L’obiettivo è evitare la regrettable substitution, cioè il passaggio a sostanze strutturalmente simili e altrettanto critiche. I materiali fabbricati con bisfenoli alternativi non devono inoltre contenere BPA residuo: un vincolo che ricade sui fornitori di vernici e resine, ma che il committente ha interesse a verificare.

La base scientifica

Il provvedimento recepisce il parere EFSA che ha rivisto al ribasso la dose giornaliera tollerabile di BPA, portandola a 0,2 nanogrammi per kg di peso corporeo al giorno contro i 4 microgrammi precedenti, sulla base degli effetti sul sistema immunitario. Il BPA è classificato come tossico per la riproduzione e interferente endocrino.

Il quadro delle scadenze

Per il monouso il termine è il 20 luglio 2026. Il periodo transitorio è invece esteso a 36 mesi, fino al 20 gennaio 2028, per gli imballaggi destinati a frutta, ortaggi e prodotti della pesca e per quelli con rivestimento BPA applicato solo sulla superficie esterna. Per le apparecchiature professionali di produzione alimentare il transitorio è di 36 mesi, con un anno aggiuntivo per la vendita.

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