Il 12 agosto 2026 segna l’avvio operativo del Regolamento UE 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Una data che oggi, 30 giugno, ha scatenato una raffica di titoli allarmistici su acqua minerale, bottiglie e confezioni, molti dei quali fattualmente sbagliati. C’è chi ha scritto che dal 12 agosto saranno vietate le confezioni d’acqua da sei bottiglie, chi addirittura che spariranno le bottiglie di plastica sotto i 750 millilitri. Nessuna delle due cose è vera.
Il quadro reale è più articolato, e per il comparto beverage vale la pena separare con chiarezza ciò che scatta subito da ciò che arriverà solo nel 2030, distinguendo gli obblighi certi dalle misure ancora in discussione, una delle quali potrebbe perfino non vedere mai la luce.
Non una direttiva ma un regolamento
Il PPWR non è una direttiva da recepire Stato per Stato. È un regolamento europeo, quindi si applica in modo diretto e uniforme in tutti i 27 Paesi senza passaggi parlamentari nazionali. Sostituisce la vecchia Direttiva 94/62/CE e ribalta l’impostazione: non più gestione del rifiuto a valle, ma prevenzione e progettazione a monte, con la gerarchia riutilizzo prima del riciclo. L’obiettivo dichiarato è ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, sulla base dell’anno 2018.
Cosa cambia davvero il 12 agosto 2026
La prima scadenza operativa riguarda la chimica degli imballaggi, non la loro forma. Dal 12 agosto scatta il divieto di immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti che superino le soglie fissate per i PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche note come inquinanti eterni. I limiti sono 25 ppb per singolo PFAS, 250 ppb per la somma dei PFAS e 50 ppm per il fluoro organico totale. In parallelo viene fissato a 100 mg/kg il limite complessivo per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente in qualsiasi imballaggio.
Per le bottiglie in PET di acqua e bibite l’impatto diretto è contenuto, perché i rivestimenti a base PFAS riguardano soprattutto carte oleate e cartoni per alimenti. Resta però un punto critico per tutta la filiera: non è previsto alcun periodo di transizione per smaltire le scorte. Gli imballaggi già a scaffale prima del 12 agosto possono restare in commercio, ma tutto ciò che viene immesso sul mercato dopo quella data deve essere conforme.
Dalla stessa data ogni operatore che immette imballaggi sul mercato UE deve predisporre una Dichiarazione di conformità UE e conservare la documentazione tecnica per cinque anni per i monouso e dieci per i riutilizzabili. La Commissione europea ha pubblicato il 30 marzo 2026 le proprie linee guida interpretative e le FAQ per accompagnare l’adeguamento, poi tradotte in italiano sulla Gazzetta ufficiale UE del 10 giugno.
Va chiarito un equivoco diffuso. I limiti PFAS del PPWR riguardano il materiale dell’imballaggio, non il liquido contenuto. Il tema della presenza di TFA e altri PFAS nelle acque, oggetto di dibattito pubblico, attiene a una normativa diversa e a oggi privo di limiti di legge per le acque minerali.
Cosa non cambia il 12 agosto
Qui sta l’equivoco che ha alimentato i titoli fuorvianti di questi giorni. Il 12 agosto 2026 le bottiglie di plastica per acqua e bevande non vengono vietate. Le confezioni multiple che tengono insieme le sei bottiglie continuano a essere vendute. Le bustine monodose di salse e zucchero restano sui tavoli di bar e ristoranti. Cambia la composizione chimica degli imballaggi, non la loro tipologia. Il focus del legislatore per il 2026 è la sicurezza del materiale.
Il 2030, il vero spartiacque per il beverage
La data che ridisegna il mercato degli imballaggi per bevande è il 1° gennaio 2030. È da qui che arrivano i cambiamenti strutturali per acqua, bibite, birra, vino e spirits.
Sul fronte del contenuto riciclato, le bottiglie in plastica monouso per bevande dovranno contenere almeno il 30% di materiale post consumo, quota destinata a salire al 65% entro il 2040. Gli imballaggi in PET sensibili al contatto seguono la stessa soglia del 30% al 2030. Si tratta di un’accelerazione rispetto al percorso già avviato dalla Direttiva SUP, che dal 2025 impone almeno il 25% di R-PET nelle bottiglie per bevande: il PPWR ne eredita l’impianto e alza progressivamente l’asticella.
Sul fronte della riciclabilità, dal 2030 tutti gli imballaggi dovranno raggiungere almeno la classe C nel sistema a tre classi A, B e C introdotto dal regolamento. Dal 2038 il minimo salirà alla classe B, escludendo di fatto dal mercato i formati meno riciclabili.
Arrivano poi gli obiettivi di riutilizzo. Dal 2030 i distributori finali che mettono a disposizione bevande alcoliche e analcoliche dovranno garantire che almeno il 10% sia offerto in imballaggi riutilizzabili, percentuale che sale al 40% nel 2040. Un chiarimento importante arriva dalle linee guida della Commissione: l’obbligo riguarda l’offerta, non la vendita effettiva. All’esercente basta rendere disponibile almeno il 10% delle bevande in formato riutilizzabile, a prescindere da cosa scelga il cliente. Sono escluse le bevande altamente deperibili, il latte e i derivati, e gli esercizi sotto i 100 metri quadrati di superficie di vendita.
Nel canale HoReCa, già dal 12 febbraio 2028 bar e ristoranti dovranno consentire ai clienti di farsi riempire un proprio contenitore per bevande da asporto, senza costi aggiuntivi. Dal 2030 i punti vendita oltre i 400 metri quadrati dovranno inoltre destinare il 10% della superficie a stazioni di ricarica.
Il caso multipack e la possibile retromarcia di Bruxelles
Tra i divieti previsti per il 2030 c’è quello sugli imballaggi multipli in plastica monouso usati per raggruppare bottiglie e lattine, disciplinato dall’articolo 25 e dall’Allegato V del regolamento. È la misura che ha generato i titoli sulle confezioni d’acqua. Già nel testo, però, il divieto prevede un’eccezione rilevante quando l’imballaggio raggruppato è necessario per la movimentazione lungo la catena logistica, come nel caso delle pellicole termoretraibili che garantiscono la stabilità dei pallet.
La novità di queste ore va oltre. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, Mineracqua ritiene di aver convinto la Commissione a fare marcia indietro. Da una recentissima interlocuzione con un importante rappresentante della DG ENV comunitaria, abbiamo appreso che questa misura sarà espunta dal Regolamento, ha dichiarato Ettore Fortuna, consigliere delegato e vicepresidente della federazione, spiegando che il fardello con maniglia è funzionale alla movimentazione e protegge le bottiglie una volta a casa. Al momento non c’è però nulla di scritto, e lo stesso Fortuna ha sottolineato alla stampa la difficoltà per l’industria di programmare in assenza di un testo definitivo. In altre parole, il divieto più citato dai media potrebbe non entrare mai in vigore.
Il vuoto a rendere e il nodo italiano
Il capitolo più caldo per l’industria delle bevande in Italia è il sistema di deposito cauzionale, il DRS (Deposit Return System), già operativo in numerosi Paesi UE. L’articolo 44 del PPWR stabilisce che entro il 1° gennaio 2029 ogni Stato membro dovrà garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% in peso delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande fino a 3 litri. Per centrare l’obiettivo, ogni Stato è tenuto a istituire un DRS, con una cauzione all’acquisto, di norma tra 10 e 25 centesimi nell’esperienza europea, restituita alla riconsegna del vuoto.
È prevista una clausola di esenzione per chi dimostri di aver già raggiunto l’80% di raccolta differenziata dei contenitori per bevande entro il 2026, con un piano credibile per arrivare al 90% nel 2029. L’esenzione decade se per tre anni consecutivi la raccolta scende sotto il 90%.
L’Italia parte in posizione delicata. Le stime del sistema consortile indicano per il 2024 un tasso di raccolta differenziata dei contenitori per bevande compreso tra il 68% e il 70%, mentre il contenuto di plastica riciclata nelle nuove bottiglie si attesta intorno al 20%, sotto il target europeo del 25% già previsto per il 2025. Sul piano legislativo qualcosa si muove: la legge di delegazione europea 2025, approvata in via definitiva dal Senato l’11 marzo 2026, delega il governo ad adottare entro otto mesi i decreti per l’adeguamento al PPWR, e in Parlamento è in discussione una proposta bipartisan per introdurre il deposito cauzionale.
Le tappe principali per il beverage
Il 12 agosto 2026 porta i limiti PFAS sugli imballaggi a contatto con alimenti, i limiti sui metalli pesanti e gli obblighi di documentazione e conformità. Il 12 febbraio 2028 introduce l’etichettatura armonizzata con pittogrammi e QR code e l’obbligo per l’HoReCa di accettare contenitori propri per l’asporto. Il 1° gennaio 2029 fissa il target del 90% di raccolta per bottiglie e lattine con l’istituzione dei sistemi DRS. Il 1° gennaio 2030 concentra il grosso dei cambiamenti per le bevande: contenuto riciclato minimo del 30% nelle bottiglie PET, riciclabilità minima in classe C, obiettivi di riutilizzo al 10% e i divieti di formato dell’Allegato V, multipack compreso salvo retromarcia. Il 2040 alza l’asticella con il 65% di riciclato nelle bottiglie e il 40% di riutilizzo.
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1 Commento
penso che in modo o nell’altro l’agenda 20 30 cercano sempre di infilarcrla nel deretano. siamo in mano a degli psicopatici sadici.