Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella cookie/privacy policy. Se non sei d'accordo sei libero di lasciare Beverfood.com. Premi "ho compreso" per nascondere il messaggio.

RICONOSCIMENTO DELLA NUOVA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “ROMAGNA”


Per il vino romagnolo si tratta di una svolta assolutamente positiva per dare un nuovo impulso al settore. Era molto che se ne parlava e finalmente, dopo l’approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole avvenuta il 22 settembre, l’8 ottobre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 il Decreto di riconoscimento della nuova denominazione di origine controllata dei vini “Romagna”. Denominazione che, oltre a prevedere la modifica della Docg Albana di Romagna in “Romagna Albana”, accorpa in un unico disciplinare, oltre all’Albana spumante, le Doc Sangiovese, Trebbiano, Cagnina e Pagadebit, variandone la denominazione in “Romagna Sangiovese”, “Romagna Trebbiano”, “Romagna Pagadebit”, “Romagna Cagnina”. Il disciplinare “Romagna” riunisce quindi tutte le attuali denominazioni, con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere con maggiore efficacia, sul mercato nazionale e internazionale, i territori dei vini e ovviamente i prodotti a Denominazione di Origine.

Fra i fautori/promotori della realizzazione di questo nuovo disciplinare, e del successivo impegno per portare a termine l’iter di attuazione (iniziato addirittura a giugno del 2009) un ruolo decisivo è stato ricoperto dal Consorzio Vini di Romagna. Oggi il Consorzio Vini di Romagna controlla circa 12 milioni di bottiglie contraddistinte dal marchio del “Passatore” ed è costituito da 9 cantine cooperative, 83 produttori vinificatori, 11 imbottigliatori e 4.900 aziende con vigneti iscritti agli albi delle denominazioni di origine. La nuova denominazione “Romagna” sarà in vigore già da questa vendemmia 2011 che sta volgendo a conclusione. I cambiamenti più significativi rispetto ai “vecchi” disciplinari riguardano:

– il “Romagna Sangiovese” e il “Romagna Sangiovese Superiore” hanno un’unica zona di produzione (quella prevista attualmente per il Sangiovese di Romagna);
– per il “Romagna Sangiovese” sono previste 12 sottozone, con possibilità di produrre anche la tipologia “riserva”: Bertinoro, Brisighella, Castrocaro – Terra del Sole, Cesena, Longiano, Meldola, Modigliana, Marzeno, Oriolo, Predappio, San Vicinio, Serra; la menzione aggiuntiva della sottozona aiuterà a qualificare ulteriormente i prodotti creando interesse alla conoscenza dei luoghi e delle tradizioni di questo importante vino;
– la sottozona “Bertinoro” è utilizzabile solo ed esclusivamente per il “Romagna Sangiovese riserva”;
– la produzione massima di uva/ha del “Romagna Sangiovese” e “Romagna Sangiovese novello” è stata elevata a 12 tonnellate, quella del “Romagna Sangiovese Superiore” è stata invece ridotta a 10,5 tonnellate;
– la produzione massima di uva/ha dei “Romagna Sangiovese” delle sottozone è di 9 tonnellate; 8 tonnellate invece per le tipologie “riserva”;
– l’immissione al consumo dei “Romagna Sangiovese” delle sottozone è ammessa dal 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; dal 1° Settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve invece per le tipologie “riserva”, con obbligo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;
– nella chiusura dei contenitori dei “Romagna Sangiovese riserva” delle sottozone è ammesso solo l’utilizzo dei tappi di sughero naturale monoblocco;
– nella composizione ampelografica dei vigneti della Docg “Romagna Albana” è ammesso un massimo del 5% di altri vitigni a bacca bianca;
– sulle bottiglie del “Romagna Cagnina” deve figurare la specifica “dolce” e la sua immissione al consumo è ammessa dal 10 Ottobre dell’anno stesso di vendemmia.

E ai vini prodotti con le vendemmie 2010 e precedenti cosa succederà? Potranno essere commercializzati ancora con le vecchie denominazioni Doc e Docg purché siano rispondenti alle condizioni previste dal nuovo disciplinare e venga data comunicazione delle giacenze all’organismo di controllo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto di riconoscimento.

+info: Ufficio stampa per Ph5: Pierluigi Papi tel. 0545 61141

Tu cosa ne pensi? Scrivi un commento (0)

Condividi:

Iscriviti alla Newsletter



VIDEO DA BEVERFOOD.COM CHANNEL

©1999-2024 Beverfood.com Edizioni Srl

Homepage
Informazioni Societarie/Contatti
Pubblicità sui mezzi Beverfood.com
Lavora Con Noi
Privacy