Pinterest LinkedIn

A seguito di una recente controversia tra l’Agenzia delle Entrate ed un operatore di acqua in boccioni in merito all’aliquota iva da applicare per questi prodotti, l’associazione del settore Water Coolers Italia precisa che l’aliquota per la cessione di acqua di sorgente e di acqua destinata al consumo umano è del 10%. Di seguito la nota di precisazione di Gabriele Baschetti, dottore commercialista in Rimini, riportata sul Sito WI

La CTP di Modena, con sentenza del 22 marzo 2017, ha affermato il seguente principio di diritto:“In tema aliquota IVA sulle acque l’art. 2 del D.Lgs. 176/2011 precisa la differenza, per proprietà organolettiche e salutistiche, tra acque minerali e acque sorgive destinate al consumo umano (potabili o di sorgente), trascurando le modalità di erogazione del servizio. Indifferenza che trova conferma nell’art. 2 del D.Lgs. 31/2001, il quale definisce «acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori». Pertanto, per le acque minerali si applica l’aliquota al 19% prevista dal D.L. 261/90, mentre per le acque potabili o di sorgente rimane applicabile l’aliquota agevolata del 10% prevista dal n. 81 della tabella A parte III del DPR 633/72, senza restrizioni connesse alle modalità di commercializzazione o erogazione”.

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Modena con cui veniva contestata l’emissione di fatture imponibili – con aliquota IVA agevolata al 10% – aventi ad oggetto la cessione di acqua di sorgente destinata al consumo umano in “boccioni” (ossia quei dispenser dotati di bicchieri che troviamo in moltissimi uffici).La tesi dell’Agenzia delle Entrate poggia esclusivamente sulla risoluzione n. 11/2014, richiamante D.Lgs. 176/2011, il quale ha introdotto e regolamentato la distinzione tra le acque minerali e le acque di sorgente. Secondo l’Ufficio l’acqua di sorgente, avendo caratteristiche simili all’acqua minerale ed essendo venduta con le stesse modalità (bottiglia o boccioni), ne dovrebbe scontare lo stesso trattamento IVA.

In base a questa interpretazione “l’acqua di sorgente” non sarebbe includibile nel termine “acqua” indicato nella tabella A parte III del Decreto IVA, per il quale è prevista l’aliquota del 10%, ma nell’acqua minerale. L’Ufficio, molto semplicisticamente, giunge a tale conclusione operando un’interpretazione per esclusione: con il termine “acqua” di cui alla predetta tabella va inteso solo il servizio di erogazione mediante l’allacciamento alle condotte della rete idrica comunale.

Il fondamento dell’aliquota agevolata sarebbe da ricercare nella volontà del legislatore di agevolare un servizio primario per la collettività quale è l’erogazione dell’acqua. Per tale ragione, sempre secondo la risoluzione, “il suddetto trattamento fiscale agevolato, di stretta interpretazione, non si può, pertanto, estendere alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all’acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, perle quali, conseguentemente,torna applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente del 22 per cento”.

Argomentazioni che, però, sono state completamente disattese dalla Commissione Tributaria Provinciale di Modena, la quale ha accolto in integrum le doglianze della società ricorrente, annullando totalmente l’avviso di accertamento impugnato.La CTP di Modena ha affermato che il DL n. 261/1990, coordinato con la legge di conversione n. 331/1990, all’articolo 5 co. 3 introduce una distinzione tra acque destinate al consumo umano ed acque minerali, prevedendo “per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19%”. Distinzione strutturale – quella tra acque sorgive e acque minerali – che i commissari confermano essere ribadita dall’art. 2 del D.Lgs. 176/2011 (attuativo della direttiva 2009/54/CE), nel quale viene precisato che la differenza tra acqua minerale e acqua destinata al consumo umano consiste nella purezza originaria delle prime, originando queste da falde sotterranee mineralizzate, le quali garantiscono purezza e generale attitudine benefica per la salute.Diversamente, le acque di sorgente provengono da falde sotterranee non mineralizzate, ammettendo nella loro composizione chimica la presenza di piccole quantità di contaminazioni. Aggiungono poi i Commissari che l’art. 2 del D.Lgs. 31/2001 (attuativo della Direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) intende per acque destinate al consumo umano “le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori”

La CTP di Modena ha dunque correttamente inquadrato le acque commercializzate in boccioni come acque di sorgente destinate al consumo umano, tenendole distinte dalle acque minerali e, conseguentemente, ritenendo applicabile alle prime l’aliquota agevolata del 10% prevista dal n. 81 della tabella A parte III del DPR 633/72. Fermo tale assunto, i commissari hanno giustamente fatto rilevare che l’art. 2 del D.Lgs. 31/2001 non pone alcuna rilevanza circa le modalità di vendita e di erogazione del servizio, non potendo incidere sull’aliquota applicabile. La decisione della Commissione non solo è corretta dal punto di vista giuridico, ma ben si concilia con un basilare principio di buon senso. Si pensi ad esempio ai generi alimentari di prima necessità per i quali è prevista un’aliquota ridotta (del 4 o del 10%) per non gravare economicamente, in modo eccessivo, sul consumatore finale. Applicando l’interpretazione dell’Agenzia ed assoggettando ad aliquota ordinaria la cessione di tutta l’acqua da bere, ne deriverebbe incredibilmente che, secondo il Legislatore, beni quali lo yogurt, la crema di latte, il tè, le spezie, i corn flakes, gli sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati o le salsicce, salami e simili, sarebbero più importanti per il benessere dell’individuo rispetto all’acqua. Si tratta di prodotti, infatti, per i quali è prevista l’aliquota ridotta del 10%.

+info: – www.watercoolersitalia.it

Tu cosa ne pensi? Scrivi un commento (0)

Resta sempre aggiornato! Iscriviti alla Newsletter


Annuario Acquitalia 2023-24 Acque Minerali Acquista

Scrivi un commento

sedici − sedici =

Per continuare disattiva l'AD Block

La pubblicità è fondamentale per il nostro sostentamento e ci permette di mantenere gratuiti i contenuti del nostro sito.
Se hai disattivato l'AD Block e vedi ancora questo messaggio ricarica la pagina